(approvato nel C.d.A. del 13/07/2010)
ARTICOLO 1 - Disposizioni generali
Il presente regolamento contiene le norme per il funzionamento del Fondo di Assistenza e Solidarietà per i dirigenti di azienda della piccola e media industria denominato FASDAPI e in appresso chiamato Fondo, costituito in applicazione degli accordi sindacali del 23 aprile 1996 e del 2 Luglio 1996, secondo quanto previsto dall'art.18 dello Statuto del Fondo stesso.
Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti gli iscritti al Fondo.
ARTICOLO 2 - Comunicazione di iscrizione
La comunicazione dei nominativi dei dirigenti ai fini della iscrizione al Fondo ai sensi dell'art.3 comma 2 dello Statuto deve essere fatta con atto la cui forma è predisposta dal consiglio di amministrazione, sottoscritta dal dirigente e dal legale rappresentante dell'azienda.
La comunicazione deve avvenire nei casi di assunzione o nuova nomina entro quindici giorni dalla stessa.
Sulla comunicazione dovrà essere trascritto per intero il testo dell'art.22 dello statuto.
La copertura assicurativa decorre dal momento della assunzione o nomina a dirigente, a condizione che lo stesso risulti in regola con l'onere di comunicazione di cui al presente articolo e con il versamento dei contributi di cui all'art.21 dello Statuto.
ARTICOLO 3 - Richiesta di iscrizione al Fondo
Le richieste di iscrizione ai sensi dell'art.3 comma 3 e comma 4 dello Statuto e le richieste di iscrizione ai fini delle ulteriori coperture assicurative di cui all’art.24 comma 6 dello Statuto devono essere presentate secondo i modelli approvati dal Consiglio di amministrazione del Fondo, contenenti espressa accettazione integrale delle condizioni di polizza e, in caso di delibera di approvazione, l'iscrizione ha effetto dalla data della domanda.
ARTICOLO 4 - Cessazione della garanzia
La garanzia delle prestazioni previste dallo Statuto cessa alle ore 24.00 del giorno in cui cessa il rapporto di lavoro, o la qualità di componente degli organi sociali.
ARTICOLO 5 - Aspettative
Durante le aspettative per qualsiasi causa permane l'obbligo di contribuzione al Fondo per i periodi nei quali l’iscritto continui a percepire la retribuzione da parte dell'impresa iscritta.
ARTICOLO 6 - Versamento dei contributi
Il versamento dei contributi a copertura delle prestazioni indicate dall’art.12 e dall'art. 15 del CCNL per i dirigenti delle piccole e medie aziende industriali stipulato da FEDERMANAGER e CONFAPI deve essere effettuato con cadenza annuale, anche per la parte a carico dell’iscritto e previa trattenuta sulla sua retribuzione.
Le modalità del versamento dei contributi sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di ritardato versamento dei contributi, totale o parziale, è dovuto al Fondo l'interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto in vigore dal 1° gennaio di ogni anno, maggiorato di 1/3.
In caso di mancato versamento dei contributi da parte dell'impresa,il Fondo dovrà darne comunicazione formale al dirigente interessato. In tal caso, il Fondo dovrà accettare dal dirigente, che ne faccia richiesta, il versamento dei contributi dovuti dall'impresa, senza che ciò comporti surrogazione del dirigente, ai sensi dell'art. 1201 c.c., nel credito del fondo verso l'impresa inadempiente, salvo deliberazione contraria del Consiglio di Amministrazione su richiesta del Dirigente.
Il Fondo rimborserà al dirigente i contributi recuperati e relativi periodi coperti dal dirigente con versamenti propri.
ARTICOLO 7 - Pagamento dei premi
Tempi e modalità per il pagamento dei premi alle Società assicuratrici sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
ARTICOLO 8 - Domanda di prestazioni
L'evento assicurato deve essere denunciato al Fondo entro 15 giorni dal suo verificarsi.
Tale denuncia deve essere seguita dalla formale richiesta della prestazione corredata dai documenti richiesti dalla convenzione assicurativa.
Medesima domanda deve essere presentata dai superstiti dell’iscritto per le prestazioni previste in caso di morte.
Il diritto alle prestazioni si prescrive in due anni dall'evento e viene meno altresì nel caso in cui l'iscritto non sia in regola con il pagamento del contributo.
ARTICOLO 9 - Beneficiari
L’indicazione dei beneficiari delle prestazioni in caso di morte dovrà essere formalizzata dall’iscritto all'atto della comunicazione di iscrizione o della richiesta di iscrizione al Fondo, ovvero con successiva comunicazione scritta fatta pervenire al Fondo a mezzo raccomandata a.r..