sabato 04 settembre 2010
Statuto PDF Stampa

(approvato nell'assemblea straordinaria del 31/05/2010) 

 

ARTICOLO 1. Costituzione - Sede - Durata

1. In attuazione dell'accordo sindacale del 23 aprile 1996 tra CONFAPI e FNDAI – oggi FEDERMANAGER - è costituito il Fondo di Assistenza e Solidarietà per i dirigenti di azienda della piccola e media industria, denominato FASDAPI, con la forma prevista dagli artt. 36 ss. del codice civile.

2. Il fondo non ha fini di lucro, ha sede in Roma, via Nazionale n. 66.

3. La sua durata è illimitata, salvo quanto è previsto dall'art. 26 del presente Statuto.

 

ARTICOLO 2 . Scopo

Il Fondo ha esclusiva finalità assistenziale, solidaristica e mutualistica; tale finalità è perseguita assicurando agli iscritti le prestazioni previste dal presente Statuto.

 

ARTICOLO 3. Soci e iscritti

1. Costituiscono il Fondo in qualità di soci effettivi la CONFAPI e la FEDERMANAGER. Tali organizzazioni sono rappresentate presso il Fondo da delegati appartenenti alle categorie associate.

2. Sono iscritti di diritto al Fondo, a far data dal 1.1. 1997, le imprese e gli altri enti che applichino il CCNL per i dirigenti delle piccole e medie aziende industriali stipulato da FEDERMANAGER e CONFAPI nonchè i dirigenti stessi dipendenti di tali imprese o enti.

3. Il consiglio di amministrazione puo’ deliberare l’iscrizione dei quadri delle suddette imprese o enti, ovvero l’iscrizione dei componenti degli organi sociali, ovvero dell’amministratore unico, delle medesime imprese.

4. Possono altresì iscriversi al Fondo previa delibera di accettazione del Consiglio di Amministrazione, le imprese, gli enti e i dirigenti che applichino un CCNL diverso da quello di cui al 2° comma.

5. La qualità di iscritto si perde in qualsiasi caso di cessazione del rapporto di lavoro o della carica ricoperta.

 

ARTICOLO 4. Organi

Sono organi del Fondo: l'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente e il Vice Presidente; il Collegio dei Revisori.

 

ARTICOLO 5. Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti della CONFAPI e della FEDERMANAGER, uno per parte, nominati con le modalità e secondo le regole statutarie proprie di ciascuna associazione. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto.

 

ARTICOLO 6. Adunanza dell'assemblea

1. L'Assemblea si riunisce:

a) in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;

b) in via straordinaria per le delibere indicate dall'art. 10 lett. d) e e), ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione ovvero ne sia fatta richiesta, da parte di uno dei rappresentanti di cui all'art. 5 ovvero dalla metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. La richiesta sia da parte dei rappresentanti sia da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà essere fatta per iscritto, diretta al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

3. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti dal comma precedente, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di 30gg. dalla data di ricezione della richiesta stessa.

 

ARTICOLO 7 - Convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante avviso diretto a ciascun socio, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. al suo domicilio dichiarato, almeno 15gg. prima della data della riunione.

2. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata inviando avviso mediante fax, telex o telegramma con un anticipo di almeno 7 gg. prima della riunione.

3. In ogni caso nell'avviso dovranno essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicato luogo, giorno e ora della convocazione.

4. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente ordine del giorno, da inviare almeno 7 gg. prima della riunione.

 

ARTICOLO 8 - Costituzione e deliberazione dell'assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di entrambi i rappresentanti di cui all'art. 5 o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole di entrambi i rappresentanti o dei loro delegati.

2. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea.

3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, non può assumere deliberazioni in contrasto con l'accordo di cui all'art. 1 e/o con accordi modificativi dello stesso.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli iscritti e i soci.

 

ARTICOLO 9 - Presidente, segretario dell'Assemblea e verbale

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente.

2. Chi presiede l'Assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale.

4. Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto da un segretario anche non rappresentante, nominato dall'Assemblea ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, anche da chi presiede l'Assemblea.

5. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

 

ARTICOLO 10 - Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del rendiconto annuale e della relazione generale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

b) la elezione dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti il Collegio dei revisori, con indicazione dei rispettivi Presidenti e del Vice Presidente del Consiglio;

c) le deliberazioni su proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

d) le modifiche dello Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;

e) le delibere sulle procedure di liquidazione del Fondo e la nomina dei liquidatori.

 

ARTICOLO 11 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da quattro componenti, due eletti in rappresentanza della CONFAPI ed altrettanti eletti in rappresentanza della FEDERMANAGER.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.

3. I componenti che nel corso del mandato cessino dalla carica per qualunque motivo sono sostituiti per il periodo residuo su designazione dell'organizzazione di appartenenza.

4. La carica di componente del Consiglio è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.

 

ARTICOLO 12 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio si riunisce di norma quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero almeno la metà dei suoi componenti lo richieda.

2. Le convocazioni con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata da spedire ai componenti il Consiglio almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione.

3. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

5. Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre dei componenti.

6. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo i casi in cui il presente Statuto richieda una maggioranza qualificata.

 

ARTICOLO 13 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.

2. In particolare spetta al Consiglio:

- eleggere nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente, nelle persone indicate dall'Assemblea;

- ricercare e definire accordi quadro con le Organizzazioni rappresentative del comparto assicurativo nazionale e/o internazionale;

- con la maggioranza della metà più uno dei componenti, deliberare la stipulazione di contratti assicurativi con le Società assicuratrici prescelte;

- con la maggioranza della metà più uno dei componenti, adotta il regolamento del Fondo di cui all’art.18 del presente Statuto;

- definire l'organizzazione del Fondo e curarne la gestione;

- predisporre e presentare all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il rendiconto annuale nonchè la relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio ed alla attività svolta dal Fondo;

- con la maggioranza della metà più uno dei componenti, decidere gli investimenti di eventuali fondi di riserva ordinari e straordinari;

- decidere insindacabilmente e definitivamente sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti;

- sottoporre all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo, alle modifiche dello Statuto, nonchè alla procedura di liquidazione del Fondo stesso;

- con la maggioranza della metà più uno, determinare annualmente, in relazione alle presumibili esigenze del Fondo, l'ammontare della quota parte dei contributi degli iscritti e/o dei rendimenti finanziari da destinare alle spese di gestione del Fondo.

 

ARTICOLO 14 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nel suo ambito.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e comunque fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha eletti.

3. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

4. Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporanei del Vice Presidente questi è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

 

ARTICOLO 15 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo per il quale sta anche in giudizio.

2. Il Presidente può delegare al Vice Presidente o a determinati componenti del Consiglio di Amministrazione, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

3. Sovraintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, cura con il Vice Presidente l'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito a lui attribuito dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

4. Egli ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione esperti e consulenti, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di loro competenza.

 

ARTICOLO 16 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da 4 componenti effettivi e 4 supplenti nominati dall'Assemblea.

2. Due componenti effettivi e due supplenti sono nominati dalla CONFAPI e due componenti effettivi e due supplenti sono nominati dalla FEDERMANAGER.

3. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea.

4. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato dalle rispettive Organizzazioni di appartenenza.

5. La carica di componente del Collegio è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.

6. Il Collegio delibera a maggioranza.

7.I componenti effettivi del Collegio hanno facoltà ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

 

ARTICOLO 17 - Attribuzioni del Collegio dei Revisori

Al Collegio dei Revisori spettano i compiti ed i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del codice civile.

Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo istituzionale.

 

ARTICOLO 18 - Regolamento

In attuazione di quanto previsto dal presente Statuto e dell'accordo richiamato dall'art.1 dello stesso, il Consiglio di amministrazione adotta il regolamento del Fondo, per la definizione di termini, condizioni e modalità di iscrizione, contribuzione e richiesta delle prestazioni.

 

ARTICOLO 19 - Entrate e patrimonio

1. Le entrate del Fondo sono costituite:

a) dai contributi versati dagli iscritti secondo le previsioni dell'art.21 del presente Statuto;

b) dagli interessi a qualunque titolo maturati e dai rendimenti delle disponibilità;

c) da ogni altro provento che spetti o provenga al Fondo a qualunque titolo.

2. Il patrimonio del Fondo è costituito dai beni mobili e immobili acquistati dal Fondo, qualunque sia il titolo di acquisto, e dalle somme accantonate per gli scopi previsti dal presente Statuto.

 

ARTICOLO 20 - Spese di gestione

1. Alle spese di gestione del Fondo si provvede mediante :

a) una quota parte dei contributi di cui all'art. 19, comma 1, lett. a);

b) le altre entrate previste dall’art. 19, comma 1, lett. b) e c).

ARTICOLO 21 - Contributi

Gli iscritti sono tenuti a versare al Fondo i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella misura necessaria a coprire i costi sostenuti dal Fondo per il perseguimento delle sue finalità.

 

ARTICOLO 22 - Inadempimento contributivo

1. In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi, totale o parziale, il Fondo non garantisce il conseguimento della prestazione, e la responsabilità del mancato conseguimento rimane ad esclusivo carico dell'azienda inadempiente.

 

ARTICOLO 23 - Beneficiari

Sono beneficiari delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo seguente gli iscritti ovvero – in caso di decesso dell’iscritto in attività di servizio o in carica i soggetti formalmente indicati dallo stesso iscritto. In mancanza di tale indicazione i beneficiari delle somme assicurate sono individuati ai sensi dell’art.2122 del codice civile.

 

ARTICOLO 24 – Prestazioni

1. Il Fondo, in attuazione delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto, assicura ai dirigenti e ai loro aventi diritto le indennità per invalidità permanente e morte previste dall'art. 12 del CCNL per i dirigenti delle piccole e medie aziende industriali stipulato da FEDERMANAGER e CONFAPI.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 saranno conseguite tramite convenzioni assicurative alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 12 del CCNL per i dirigenti delle piccole e medie aziende industriali stipulato da FEDERMANAGER e CONFAPI.

3. Ai quadri iscritti al FASDAPI ai sensi dell’art. 3 comma 3 del presente statuto, o ai loro aventi diritto, il Fondo assicura, in caso di accertata invalidità permanente o di morte, le indennità previste dal CCNL di categoria, ovvero, in assenza di previsione contrattuale collettiva, le indennità previste dal CCNL per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti, Disciplina speciale, Parte quarta, art.3 (coperture assicurative) e successive modifiche.

4. Ai componenti degli organi sociali iscritti al FASDAPI ai sensi dell’art. 3 comma 3, o ai loro aventi diritto, il Fondo assicura, in caso di accertata invalidità permanente o di morte, indennità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in analogia a quelle previste per i dirigenti dal comma 1 del presente articolo tenuto conto delle peculiarità dovute all’assenza di un rapporto di lavoro dipendente.

5. Le prestazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conseguite tramite apposite convenzioni assicurative.

6. Il Fondo, in attuazione delle finalità di cui all’articolo 2 del presente Statuto, può stipulare convenzioni assicurative in favore dei soggetti indicati dall’articolo 3 commi 2, 3 e 4 del presente Statuto, per offrire agli stessi ulteriori coperture assicurative previste dal CCNL per i dirigenti delle piccole e medie aziende industriali o da altri accordi stipulati da FEDERMANAGER e CONFAPI.

 

ARTICOLO 25 - Rendiconto annuale

1. L'esercizio del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. I rendiconti e la relazione generale relativi alla gestione annuale, approvati dall'Assemblea a norma dell'art. 10 del presente Statuto, verranno trasmessi entro il mese di luglio di ciascun anno successivo a quello di esercizio, alla CONFAPI ed alla FEDERMANAGER.

 

ARTICOLO 26 - Liquidazione

1. Il Fondo si scioglie e viene messo in liquidazione in caso di:

- disdetta dell'Accordo istitutivo del 23 aprile 1996 e sue modifiche;

- sopravvenienza di situazioni di incompatibilità che rendano comunque impossibile il funzionamento del fondo ovvero il raggiungimento degli scopi;

- conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.

2. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.